Art. 1.

      1. È istituito l'Ordine dei Cavalieri della patria, di seguito denominato «Ordine».
      2. Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
      3. L'Ordine è retto da un consiglio composto da ufficiali generali in servizio o in quiescenza, dei quali uno con grado di generale di corpo d'armata che lo presiede, e dai presidenti dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
      4. I componenti del consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
      5. Le insegne dell'Ordine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, aventi caratteristiche stabilite con decreto del Ministro della difesa.
      6. L'onorificenza di Cavaliere della patria è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, ai combattenti della seconda guerra mondiale e della guerra di liberazione che siano stati decorati dalla croce al merito di guerra.
      7. L'onorificenza è, altresì, conferita ai feriti, ai mutilati ed invalidi di guerra e civili di guerra che fruiscono di una categoria pensionistica tabellare di guerra, nonché ai congiunti dei caduti.